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Pensioni di anzianità: si paga la quota intera

Sabato 21 Dicembre 2019

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L’art. 28 del D.P.R. 115/1965 individua, ai fini dell’ambito soggettivo di applicazione, i giornalisti titolari di pensioni di vecchiaia e di invalidità.

Si tratta, quindi, di una norma che contempla, nel suo tenore letterale, unicamente le pensioni di vecchiaia e di invalidità dei giornalisti iscritti all’Albo (Elenco Professionisti ed Elenco Pubblicisti).

Dal carattere statico del citato art. 28 deriva la questione dell’applicabilità della norma al caso specifico del pensionato di anzianità che raggiunga i requisiti della pensione di vecchiaia.

Orbene, tale problematica rilevata da alcuni Consigli Regionali dell’Ordine deriva proprio dell’assenza di un rinvio dinamico alla normativa previdenziale che, essendo esterna all’ordinamento professionale, ha subito numerosi cambiamenti dal 1965 ad oggi.

La recente legislazione ha operato una revisione del sistema pensionistico, introducendo nuove denominazioni e requisiti, e ha stabilito che l’età minima di accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia è di 67 anni.

Alla luce di tali cambiamenti, è stata manifestata la necessità di riconoscere al giornalista che sia titolare di pensione differente rispetto a quella di vecchiaia, quando abbia maturato i requisiti della pensione di vecchiaia medesima, il diritto a richiedere la riduzione della quota.

Tale interpretazione è finalizzata a evitare disparità di trattamento e a non privare di effetto utile l’art. 28 del D.P.R. 115/1965 che, proprio in ragione del carattere di staticità che ne connota la formulazione, risulterebbe non applicabile a fattispecie che, nonostante il diverso nomen iuris, presentino un’identità sostanziale rispetto a quelle regolate dal disposto normativo.

Come precisato in sede Consulta, ciò che rileva ai fini ordinistici è il titolo pensionistico indicato nel decreto di pensione emesso all’atto del collocamento a riposo nonché eventuali mutamenti del titolo stesso contemplati da disposizioni legislative sopravvenute.

Dal punto di vista procedurale, il giornalista che vorrà ottenere il beneficio della riduzione della quota dovrà formulare espressa richiesta al Consiglio Regionale dell’Ordine di appartenenza che, sulla base delle autocertificazioni rese dall’interessato ai sensi del D.P.R. 445/2000, effettuerà le verifiche sull’Albo e, per quanto occorrer possa, con la collaborazione degli enti di previdenza.

Pertanto, si ritiene che il diritto alla riduzione spetti al giornalista che ne faccia richiesta dall’anno successivo alla maturazione del diritto alla pensione intera e che, pertanto, coloro che fruiscono di pensioni “con abbattimenti” possano beneficiare della riduzione nel momento in cui maturino il diritto alla pensione “intera”.

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