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INPGI 2: approvato il nuovo regolamento, in vigore dal 1° gennaio 2020

Venerdì 18 Ottobre 2019

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Approvato dai Ministeri preposti il nuovo Regolamento dell’Inpgi 2. I provvedimenti, adottati dal Comitato amministratore della Gestione separata, introducono importanti novità sia sul fronte delle prestazioni previdenziali che su quello delle scadenze degli adempimenti.

Le modifiche nascono dall’esigenza di incrementare l’importo delle future pensioni, attraverso un duplice meccanismo che agisce in parte sull’aumento contributivo e in parte sulla destinazione e sulla posizione previdenziale di ciascun iscritto.

In dettaglio, si elencano di seguito le principali novità introdotte, che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2020.

A) INCREMENTO DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE E INTERVENTI DI WELFARE

Al fine di incidere sull’adeguatezza delle prestazioni erogate aumentandone significativamente l’importo di circa il 30%, è stato deliberato l’innalzamento progressivo della misura del contributo soggettivo, modulando lo stesso in relazione al reddito prodotto come segue:

• 12% dal 1° gennaio 2020;

• 14% – per le sole fasce di reddito superiori a 24 mila euro annui lordi – dal 1° gennaio 2020.

Analogamente, è stata incrementata anche la misura del contributo integrativo a carico dei committenti, che passa dal 2% al 4%, sia al fine di migliorare le posizioni previdenziali degli iscritti che per finanziare interventi di welfare. I due punti percentuali di incremento del contributo integrativo, infatti, sono destinati per metà (1%) all’incremento dei montanti individuali (vale a dire, l’accumulo di contribuzione sulla posizione individuale, sulla base del quale viene determinato l’importo dell’assegno pensionistico) e per l’altra metà (1%) al finanziamento di misure assistenziali, che saranno individuate annualmente in base alle valutazioni che l’ente effettuerà in relazione alle principali esigenze di intervento ritenute opportune nei confronti degli iscritti.

B) MATERNITÀ

Al fine di allargare le tutele della maternità e i congedi parentali anche ai giornalisti liberi professionisti, è stata introdotta una specifica prestazione in caso di maternità a rischio – consistente nel pagamento di un’ulteriore mensilità della relativa indennità – e la previsione del pagamento dell’indennità di paternità in caso di assenza o impedimento della madre. Le due misure sono poste a carico della gestione di maternità e, quindi, finanziata con il contributo versato annualmente dagli iscritti. 

C) TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE PER I CO.CO.CO.

Il jobs act sul lavoro autonomo ha reso strutturale il trattamento di disoccupazione (Dis Coll) per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata dell’Inps, mediante un incremento della contribuzione destinata alle prestazioni a sostegno del reddito. Il Comitato ha deliberato l’introduzione di tale prestazione anche in favore dei giornalisti titolari di co.co.co., anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata dell’Inpgi, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Sulla base delle cessazioni delle collaborazioni svolte in regime di mono committenza registrate negli ultimi anni, la predetta prestazione comporterebbe alla gestione INPGI un onere annuo pari a circa un milione di euro. Tenuto conto del gettito del contributo di cui all’art. 11 del Regolamento, attualmente fissato allo 0,72%, per la copertura di tale onere è necessaria l’applicazione di una maggiorazione contributiva di almeno 1,28 punti percentuali, determinando così un contributo complessivo pari al 2%, posto per un terzo a carico del giornalista e per due terzi a carico del committente. Con tale misura, l’onere contributivo per i co.co.co. assicurati all’INPGI passa dal 26,72% al 28,00%, restando comunque sensibilmente inferiore all’aliquota del 34,23% previsto per gli assicurati alla Gestione separata INPS.

D) INFORTUNI

Garantire, tra le prestazioni fornite dalla Gestione separata agli iscritti titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, un trattamento in caso di infortunio in ambito professionale. Questa la ratio della nuova misura introdotta. La forma assicurativa – istituita nell’ambito della Gestione separata nel rispetto del principio della separatezza contabile tra le due gestioni INPGI – sarà disciplinata da un apposito Regolamento attuativo e prevede l’estensione ai giornalisti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Per il finanziamento della copertura assicurativa sarà stabilito, sempre con apposito regolamento, uno specifico premio.

E) LIQUIDAZIONE IN CAPITALE (UNA TANTUM)

Tenuto conto della straordinarietà dell’istituto della restituzione del montante contributivo in luogo dell’ordinaria erogazione della prestazione pensionistica, è stato deciso di limitare i casi in cui i giornalisti assicurati – nonostante si trovino nelle condizioni di poter ottenere dalla Gestione separata una pensione di vecchiaia supplementare – possano richiedere la liquidazione in capitale, attualmente prevista per gli iscritti che non abbiano perfezionato il diritto ad un trattamento autonomo. In particolare, tale facoltà è stata limitata agli iscritti il cui importo della pensione supplementare risulti inferiore al 50% dell’assegno sociale INPS (pari, per il 2019, a 458 euro mensili per 13 mensilità). L’una tantum è comunque esclusa nei casi in cui l’iscritto abbia operato la ricongiunzione di periodi contributivi da altro ente ai sensi della legge n. 45/1990.

F) SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI

Per quanto riguarda gli adempimenti contributivi si è proceduto a semplificare i termini di scadenza della comunicazione reddituale alla Gestione Separata da parte degli iscritti, facendoli coincidere con quelli previsti per la presentazione della denuncia dei redditi all’Amministrazione finanziaria, fissata al 30 settembre (per la modalità telematica). Resta fermo, invece, il termine di scadenza dell’eventuale contributo a saldo, fissato al successivo 31 ottobre. Inoltre, al fine di evitare la sovrapposizione dei diversi adempimenti, la scadenza del versamento del contributo minimo in acconto (attualmente fissato al 30 settembre) è stata anticipata al 31 luglio.

Riepilogando, queste le nuove date:

• 31 luglio – termine per il versamento del contributo minimo in acconto per i redditi dell’anno corrente;

• 30 settembre – termine per l’invio della comunicazione dei redditi conseguiti nell’anno precedente;

• 31 ottobre – termine per il pagamento dell’eventuale contributo a saldo relativo ai redditi percepiti nell’anno precedente.

“Sono molto soddisfatta di questa approvazione – ha commentato la Presidente, Marina Macelloni –  che finalmente ci consente di offrire agli iscritti alla Gestione separata dell’Istituto un miglioramento dei trattamenti previdenziali e maggiori tutele di welfare”.

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