Domenica 06 Ottobre 2024
Il Consiglio dell’Ordine dei giornalisti della Puglia ricorda ancora una volta a tutti gli iscritti all’Albo che le norme deontologiche poste a tutela della professione valgono anche sui social network, come espressamente indicato dal Testo Unico dei Doveri (articolo 2, comma g): “Il giornalista applica i principi deontologici nell’uso di tutti gli strumenti di comunicazione, compresi i social network”.
Il giornalista non fa pubblicità: usare i canali e i profili social taggando marchi commerciali di qualsiasi genere, camuffandoli da racconti di vita quotidiana, è una attività passibile di segnalazione al Consiglio di disciplina, al quale può rivolgersi qualsiasi cittadino.
Il giornalista mantiene atteggiamenti e comportamenti pubblici - anche sui social network - rispettosi del decoro della professione che esercita e rappresenta, anche nell’uso di immagini e linguaggi consoni.
Il giornalista si esprime pubblicamente secondo i principi di continenza impliciti nei doveri ai quali deve attenersi un iscritto all’Albo, su qualsiasi piattaforma.
Il Consiglio auspica che le norme deontologiche del Testo Unico dei Doveri del giornalista vengano rispettate a prescindere dalla minaccia di un procedimento disciplinare e dalla relativa sanzione: tutelare il prestigio della professione che si rappresenta dovrebbe essere un onore e un comportamento naturale per un giornalista.
Questi temi sono stati approfonditi nel corso degli ultimi anni in numerosi eventi formativi, sia in presenza che in webinar o in moduli on demand sul sito formazionegiornalisti.it, e continueranno a essere al centro di prossime iniziative che il Consiglio si impegna a proporre con l’obiettivo di sensibilizzare gli iscritti. Compito strategico e centrale dell’Ordine resta quello di formare i giornalisti e contribuire al radicamento in loro della coscienza deontologica, rafforzando il valore costituzionale della professione di fronte alla società civile.