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Caso Nardò: rettifiche giuste, come prescritto dal codice deontologico

Sabato 06 Dicembre 2025

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Immagine notizia“La/il giornalista rettifica, anche in assenza di specifica richiesta, con tempestività e appropriato rilievo, le informazioni che, dopo la loro diffusione, si siano rivelate inesatte o errate”. Articolo 16 del codice deontologico delle giornaliste e dei giornalisti. 

“Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte e riparati gli eventuali errori. Giornalisti ed editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori”. Art. 2 della legge istitutiva 69/63.

Alla luce degli avvenimenti legati alla scomparsa di Tatiana Tramacere e alla campagna denigratoria nei confronti della categoria messa in atto sui social media ma anche da stessi colleghi, l’Ordine dei giornalisti della Puglia ritiene che, seppure nella concitazione dei momenti sia stata data una notizia poi rivelatasi infondata, i giornalisti caduti nell’errore abbiano rispettato il codice deontologico e la legge, rettificando la notizia errata.

La notizia è evidentemente pervenuta da fonti che i colleghi ritenevano affidabili, che probabilmente non hanno verificato e approfondito ulteriormente proprio perché le ritenevano tali. 

Se qualche cittadino o qualche collega si sente offeso dal comportamento dei giornalisti coinvolti nella vicenda può presentare un esposto al Consiglio di disciplina, l'organo che istruisce e decide sui procedimenti disciplinari per gli iscritti all'Albo, assicurando il rispetto dei principi deontologici e la qualità dell'informazione, operando in autonomia e garantendo la credibilità della categoria professionale. 

Non si può sostenere a cuor leggero che quanto avvenuto sia stato fatto ignorando i doveri di lealtà e buona fede, ed è altrettanto inaccettabile calpestare lo spirito di collaborazione tra colleghi, entrambi sanciti dall’art. 2.

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