FORMAZIONE: UFFICI APERTI FINO ALL'11 AGOSTO, RECUPERO CREDITI ENTRO DICEMBRE 2017. VADEMECUM

Martedì 01 Agosto 2017

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                                                                           SPORTELLO FORMAZIONE

Fino a venerdì 11 agosto, al secondo piano degli uffici dell’Ordine dei Giornalisti della Puglia, resterà aperto dalle ore 15.30 alle ore 18.30  uno sportello informativo (anche per via telefonica al numero 080 5223504 – 080 5223560) a disposizione dei colleghi per ogni utile chiarimento sugli obblighi relativi alla formazione professionale obbligatoria. Nei giorni 7, 8 e 9 agosto lo sportello sarà operativo anche in mattinata, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Il primo triennio di formazione obbligatoria continua per gli iscritti all’Ordinedei giornalisti, introdotta dalla legge 148/2011, è scaduto il 31 dicembre 2016. Entro quella data, era obbligatorio conseguire un minimo di n. 60 crediti, di cui almeno 20 deontologici. Chi non li ha conseguiti deve immediatamente avviare il percorso formativo che deve essere completato per la parte contestata entro e non oltre il 31 dicembre 2017.In proposito è opportuno ricordare che i crediti possono anche essere interamente conseguiti seguendo gli eventi formativi on-line e che gli iscritti all’Albo da più di 30 anni che svolgano attività giornalistica, a qualsiasi titolo,sono tenuti ad assolvere l’obbligo formativo limitatamente all’acquisizione di 20 crediti deontologici nel triennio. Sono esentati dall’obbligo formativo i pensionati ma a condizione che non svolgano alcuna attività giornalistica.

VADEMECUM FORMAZIONE

 

Obbligo di formazione

Riguarda tutti i giornalisti in attività - professionisti e pubblicisti - iscritti all'Albo. L’obbligatorietà è a partire dal 1 gennaio 2014 (Legge 148/2011, Dpr 137/2012). 

Triennio formativo

La Formazione professionale continua si svolge nell'ambito di cicli triennali (2014-2016, 2017-2019, 2020-2022, etc). In ciascun triennio il giornalista è obbligato ad acquisire almeno 60 crediti formativi professionali (Cfp), di cui un minimo di 15 crediti l'anno e 20 crediti deontologici nel triennio.

Sanzioni

La violazione dell'obbligo di formazione continua comporta la possibilità di 'avviare un'azione disciplinare nei confronti dell'iscritto inadempiente. Al termine del triennio gli iscritti inadempienti possono regolarizzare la loro situazione entro tre 3 mesi dalla scadenza dello stesso triennio. Il percorso formativo deve essere, in ogni caso, completato per la parte contestata nei successivi 90 giorni. Qualora persista l'inosservanza, il Consiglio regionale dell'Ordine ne dà segnalazione al Consiglio di disciplina territoriale. 

Pensionati

Anche i pensionati sono obbligati alla formazione se sono ancora in attività.

Pensionati non in attività

I pensionati non in attività possono chiedere l'esonero inviando una mail a  Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. indicando il numero di tessera, il codice fiscale e la data d'inizio della pensione.

Iscritti da 30 anni all'Albo

Gli iscritti da 30 anni all'Albo (Pubblicisti o Profesionisti) hanno obbligo di formazione esclusivamente per l'acquisizione di 20 crediti deontologici nel triennio.

Numero crediti

Alla fine del triennio formativo ciascun iscritto dovrà aver acquisito i 60 crediti, con un minimo di 15 crediti l’anno. Del totale, almeno 20 devono essere relativi alla deontologia. L'unità di misura dell'Fpc è di 1 credito ogni ora. I corsi di deontologia hanno un bonus di 2 crediti in più. Non è possibile riportare nel triennio successivo il computo dei crediti eccedenti del triennio precedente. Il compito di rilevare le presenze degli iscritti ai corsi di formazione è esclusivamente appannaggio dell'Ordine regionale di appartenenza (Art. 3, comma 4 Regolamento approvato dal Ministero della Giustizia il 31 maggio 2016) cui spetta l'organizzazione degli eventi, garantendo la gratuita degli eventi deontologici.

Esenzioni temporanee

Su richiesta documentata del singolo iscritto (a  Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. ) il Consiglio regionale di appartenenza può esentare il giornalista dall'obbligo di formazione per periodi temporanei, in caso di maternità o congedo parentale, malattia grave o infortunio o in caso di cariche elettive per le quali la legislazione prevede l'aspettativa dal lavoro per la durata del mandato.

Esami universitari

I crediti formativi universitari per corsi, lezioni e master seguiti in passato non possono essere calcolati ai fini della Formazione professionale continua (Fpc). Gli unici corsi validi per la Fpc sono quelli accreditati dal Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti (Cnog). 

Insegnamento

Si può ottenere il riconoscimento di crediti anche attraverso l’insegnamento in materie inerenti la professione giornalistica in corsi o Master di livello accademico oppure per l’insegnamento occasionale in corsi o Master accreditati dall'Ordine.

Numero crediti online

Il numero di crediti ottenibili con corsi a distanza (online) è di 60.

10 crediti con il corso online sulla Deontologia

L'Ordine nazionale ha attivato alcuni corsi online gratuiti sulla deontologia che consentono di acquisire 10 crediti per ogni corso. In questo caso si può accedere ai corsi utilizzando la propria mail (comunicata all'Ordine di appartenenza), la Pec non è obbligatoria.

Gratis

La formazione relativa alla deontologia professionale è sempre gratuita.

Fuori regione

Ai corsi dell’Ordine della Puglia possono partecipare anche giornalisti iscritti in altre regioni così come i giornalisti iscritti in Puglia possono partecipare ai corsi organizzati in regioni  diverse.

Permessi

La legge al momento non prevede il riconoscimento di permessi di lavoro per seguire la formazione continua, salvo specifici accordi aziendali.

Editori (Formazione Aziendale)

D’intesa con il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti è comunque possibile elaborare un apposito percorso per il riconoscimento di crediti formativi per corsi aziendali, con un massimo di 30 crediti nel triennio e 7 per singolo evento. In questo caso è l'azienda a rilevare le presenze degli iscritti al corso (in entrata e in uscita) con la disponibilità ad accogliere incaricati dell'Ordine per i necessari controlli sullo svolgimento del corso. L'azienda deve comunque fornire all'Ordine regionale il numero e i nominativi dei giornalisti che frequenteranno il corso.