Accesso alla professione, nuove regole per il praticantato

Sabato 01 Aprile 2023

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La rivoluzione digitale sta trasformando anche il lavoro giornalistico. Sono ormai tanti i “giornalisti di fatto” che con la legge attuale non possono accedere all’esame. Per far fronte a questi mutamenti l’Ordine dei giornalisti ha varato a larga maggioranza la revisione delle linee interpretative dell’art.34 della legge 69 del 1963. In base al nuovo testo, frutto di una proficua e leale collaborazione con il Ministero della Giustizia, i Consigli regionali dell’Ordine, nella loro autonomia, potranno procedere all’iscrizione al registro dei praticanti a seguito dell’accertamento del lavoro giornalistico svolto. Tale modalità consente, in aggiunta alle altre previste dalla legge,  l’avvio del praticantato anche in assenza di una testata e di un direttore responsabile.

La domanda di iscrizione dovrà quindi documentare la continuità dell’attività giornalistica, esercitata in maniera sistematica con particolare riferimento alla produzione giornalistica e alla certificazione della retribuzione del lavoro, anche senza il vincolo della subordinazione.

Viene richiesto un reddito professionale indicativamente equiparabile al minimo tabellare lordo previsto per il praticante con meno di 12 mesi di servizio come stabilito dal C.N.L.G. Lo svolgimento del praticantato, sempre di 18 mesi, sarà vigilato dai Consigli regionali anche con la designazione di un tutor e con apposite attività formative. I nuovi criteri interpretativi dell’art.34 entrano in vigore dal prossimo primo di aprile.

ART-34 Criteri interpretativi CNOG 28marzo2023