01/03/2010
Per l'Ordine la 'Par condicio' non si applica a uffici stampa P.A.
L’Ordine dei Giornalisti della Puglia è stato interessato da vari colleghi appartenenti ad uffici stampa di enti locali in relazione all’applicazione della legge 28/2000 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica) in vista delle prossime elezioni amministrative del 28 e 29 marzo. Visti gli indubbi riflessi deontologici della questione, nella sua veste istituzionale l’Ordine ritiene di fornire agli iscritti il proprio punto di vista.
In primo luogo occorre ricordare che l’art. 9 della legge 28/2000 prevede, che «Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace svolgimento delle proprie funzioni». A sua volta il Corecom Puglia ha indicato le proprie linee interpretative della norma, affermando che «Durante il periodo elettorale, possono essere consentite solo le forme di comunicazione strettamente correlate all’esposizione delle attività amministrative cioè riconducibili alla gestione amministrativa non riferibili ad un singolo soggetto ma alla attività istituzionale dell’amministrazione». Il Corecom insiste, inoltre, sul concetto di “impersonalità” della comunicazione, nel senso che essa non deve essere riferibile ai soggetti (assessori, presidente, sindaco, consiglieri), ma all’intera amministrazione.
Si ritiene, tuttavia, che la norma debba essere attentamente e rigorosamente interpretata, in modo da non violare il generale principio della parità d’accesso, ma allo stesso tempo in modo che la sua applicazione non si risolva in una limitazione dell’ancora più generale e costituzionale principio della libertà di informazione. In tale senso, a questo Ordine pare che la soluzione poggi sulla letterale interpretazione delle norme stabilite dalla legge n.150/2000 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni) che chiaramente distinguono la comunicazione istituzionale dalla informazione, addirittura indicando, a scanso di equivoci, quale struttura interna debba occuparsi dell’una e dell’ altra. In particolare, l’art. 6 prevede espressamente che «le attività di informazione si realizzano attraverso il portavoce e l’ufficio stampa e quelle di comunicazione attraverso l’ufficio relazioni con il pubblico, nonché attraverso analoghe strutture […]». Ne consegue che le norme richiamate della L. n. 28/2000 debbano essere riferite unicamente alla comunicazione fornita dagli uffici per le relazioni con il pubblico ed analoghe strutture, mentre non trovano applicazione per la informazione proveniente dagli uffici stampa. Peraltro, l’art. 9 della L. n. 150/2000 agevola tale interpretazione, poiché distingue anche i destinatari di comunicazione ed informazione. Infatti, mentre la comunicazione è indirizzata al pubblico (con gli evidenti diretti riflessi sulla parità d’accesso), l’informazione «è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa».
Ovviamente, anche l’informazione deve avere pur sempre carattere istituzionale e contenuti strettamente attinenti all’attività dell’amministrazione e degli amministratori, provenendo dagli uffici stampa interni. Tuttavia, essa non è costretta dai rigorosi ambiti della comunicazione, e quindi può non essere impersonale o indispensabile (intesa come strettamente riguardante l’esposizione delle attività amministrative), ma riguardare anche, ad esempio, i risultati di una particolare attività dell’amministrazione o di un amministratore, i cui effetti siano maturati nel periodo elettorale; ovvero riferire l’opinione di un amministratore direttamente coinvolto in polemiche o dibattiti su fatti che lo riguardano come tale, venuti all’attenzione pubblica nel medesimo periodo.
In conclusione, si ritiene che i giornalisti addetti agli uffici stampa, a differenza dei colleghi addetti agli uffici destinati alla comunicazione istituzionale, non subiscano le drastiche limitazioni previste dalla L. n. 28/2000, nel senso che l’informazione da loro resa, rivolta ai mezzi di informazione di massa, possa non soltanto riguardare impersonalmente la stretta esposizione delle attività amministrative (per di più soltanto se indispensabile all’efficace svolgimento delle funzioni istituzionali), ma ben possa riguardare più ampiamente l’attività dell’amministrazione, i suoi risultati, le iniziative degli amministratori, sia pure con il rigore (sia con riferimento alle connessioni temporali che alla continenza) necessario nel delicato periodo elettorale.
LA PRESIDENTE
Paola Laforgia
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